La rigorosità del TAR Calabria conferma il primato della forma sulla sostanza La sentenza n. 455/2025 del TAR Calabria ha…
La rigorosità del TAR Calabria conferma il primato della forma sulla sostanza
La sentenza n. 455/2025 del TAR Calabria ha sancito un principio di fondamentale importanza per le gare d’appalto pubbliche: l’omessa indicazione del ribasso percentuale, quando espressamente prevista nel bando a pena di esclusione, comporta l’annullamento dell’aggiudicazione, anche se l’offerta risulta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione.
Il caso del Comune di Reggio Calabria
Il caso nasce da una procedura negoziata bandita dal Comune di Reggio Calabria per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani. L’offerta della società prima classificata risultava quasi la metà rispetto a quella del secondo classificato, una differenza economica sostanziale. Tuttavia, l’impresa vincitrice aveva indicato direttamente il prezzo finale senza specificare la percentuale di ribasso richiesta dal bando.
La commissione di gara aveva proceduto comunque all’aggiudicazione dopo aver calcolato d’ufficio il ribasso e aver verificato la congruità dell’offerta anormalmente bassa. La seconda classificata ha però presentato ricorso, rivendicando l’applicazione rigorosa delle prescrizioni del bando.
Il principio dell’autovincolo amministrativo
Il TAR ha ricordato che il principio dell’autovincolo della pubblica amministrazione, derivante dall’art. 97 della Costituzione, impone alla stazione appaltante di rispettare rigorosamente le disposizioni contenute nella lex specialis di gara. Nel caso specifico, la lettera di invito prevedeva chiaramente che l’offerta economica dovesse contenere “a pena di esclusione” l’indicazione del “ribasso unico percentuale rispetto all’importo posto a base d’asta”.
I giudici hanno sottolineato come tale clausola apparisse “chiara e inequivoca” nel collegare la sanzione espulsiva all’omessa indicazione del ribasso percentuale, non lasciando spazio a interpretazioni o valutazioni discrezionali.
I limiti del soccorso istruttorio
La sentenza chiarisce definitivamente i confini applicativi dell’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici. La possibilità di sanare omissioni riguarda solo la documentazione amministrativa e non si estende né all’offerta tecnica né all’offerta economica, le quali devono essere complete e corrette fin dall’inizio.
Questo significa che errori o omissioni nell’offerta economica, come la mancata indicazione del ribasso percentuale, non possono essere corretti successivamente attraverso il soccorso istruttorio, comportando l’esclusione automatica dalla procedura.
Le conseguenze pratiche per imprese e PA
La decisione del TAR Calabria ha implicazioni significative per tutti i soggetti coinvolti nelle gare pubbliche. Per le imprese, rappresenta un monito sulla necessità di prestare massima attenzione al rispetto formale di tutte le prescrizioni del bando, indipendentemente dalla convenienza economica della propria offerta.
Per le pubbliche amministrazioni, la sentenza ribadisce l’impossibilità di derogare alle proprie prescrizioni anche quando ciò potrebbe risultare vantaggioso dal punto di vista economico. Il principio della par condicio tra i partecipanti prevale sempre su considerazioni di convenienza.
Conclusioni: forma e sostanza nelle gare pubbliche
La sentenza conferma che nelle gare d’appalto la forma ha un valore sostanziale: non è sufficiente presentare l’offerta più conveniente se non si rispettano scrupolosamente le modalità prescritte. Il rigore formale garantisce trasparenza, equità e parità di trattamento, valori fondamentali della contrattualistica pubblica che non possono essere sacrificati nemmeno di fronte alla prospettiva di significativi risparmi per l’erario.
Questa decisione rappresenta un importante precedente che orienterà le future procedure di gara, ricordando a tutti gli operatori che nelle gare pubbliche non esistono scorciatoie: ogni prescrizione del bando deve essere osservata alla lettera.